Autovelox non omologato: quando la multa è nulla
La giurisprudenza più recente distingue approvazione e omologazione: capire la differenza può annullare la tua multa.
La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce culminate nella sentenza n. 10505 del 2024 e nelle successive del 2024-2025, ha ribadito un principio destinato a cambiare il volto del contenzioso in materia di autovelox: la semplice approvazione ministeriale non equivale a omologazione, e senza omologazione formale il verbale può essere annullato.
Approvazione e omologazione: la differenza
L'approvazione è un atto ministeriale che valida il progetto tecnico dello strumento. L'omologazione è la certificazione che il singolo modello risponde ai requisiti tecnici e metrologici richiesti. L'art. 142 C.d.S. e l'art. 192 del Regolamento (D.P.R. 495/1992) richiedono espressamente che i dispositivi siano "omologati", non semplicemente "approvati".
Cosa cercare nel tuo verbale
- Estremi del decreto di omologazione (numero e data).
- Modello e matricola dell'apparecchio.
- Data dell'ultima taratura periodica.
- Indicazione della postazione (fissa, mobile, autonoma).
Se il verbale cita solo "approvazione ministeriale" o "decreto di autorizzazione" senza fare riferimento all'omologazione, è un ottimo motivo di ricorso.
La taratura periodica
Dopo la Corte Cost. n. 113/2015, i dispositivi devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura almeno una volta all'anno. Il verbale deve riportare la data della verifica o l'ente certificatore. In mancanza, è un ulteriore motivo di annullamento.
Procedura di ricorso
- Richiedi copia degli atti presupposti tramite accesso ex art. 22 L. 241/1990 (decreto di omologazione, certificato di taratura, verbale di installazione).
- Se l'ente non risponde entro 30 giorni oppure risponde con documenti carenti, allega tutto al ricorso.
- Scegli fra Prefetto (60 giorni) e Giudice di Pace (30 giorni).
- Nel ricorso cita esplicitamente Cass. 10505/2024 e Corte Cost. 113/2015.
Casi in cui il ricorso è più forte
- Autovelox mobili (non presidiati) su tratti non autorizzati con decreto prefettizio.
- Rilevamento fuori dai tratti indicati nel decreto prefettizio ex art. 4 D.L. 121/2002.
- Segnaletica di preavviso mancante o posta a distanza non conforme (min. 250 m su strade extraurbane).
- Assenza della presenza dell'agente al momento della rilevazione, quando richiesta.
Sentenze rilevanti
- Corte Cost. n. 113/2015 – Obbligo di verifiche periodiche.
- Cass. civ. n. 1921/2019 – Estremi di omologazione da indicare nel verbale.
- Cass. civ. n. 10505/2024 – Approvazione ≠ omologazione.
- Cass. civ. n. 20421/2024 – Onere della P.A. di provare l'omologazione.
Domande frequenti
›Vale solo per i nuovi autovelox?
No, il principio si applica a tutti gli apparecchi in uso, indipendentemente dall'anno di installazione.
›Anche i tutor sono coinvolti?
Sì, la stessa distinzione si applica ai sistemi tutor sulle autostrade, anche se in questi casi la difesa della P.A. è di norma più solida.
›Devo essere assolutamente sicuro che manchi l'omologazione?
L'onere della prova è a carico della P.A. Basta contestare la sua mancata prova nel verbale.
›Se il ricorso è respinto in primo grado?
Puoi valutare l'appello, ma i costi crescono e conviene un avvocato.
›Posso chiedere il rimborso di quanto già pagato?
Solo se non hai versato in acquiescenza: se hai già pagato in misura ridotta, la via è chiusa.
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Analizza il verbaleContenuto divulgativo, aggiornato a gennaio 2026. Non costituisce consulenza legale.