Autovelox non omologato: quando la multa è nulla

La giurisprudenza più recente distingue approvazione e omologazione: capire la differenza può annullare la tua multa.

7 min di letturaAggiornato: gennaio 2026

La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce culminate nella sentenza n. 10505 del 2024 e nelle successive del 2024-2025, ha ribadito un principio destinato a cambiare il volto del contenzioso in materia di autovelox: la semplice approvazione ministeriale non equivale a omologazione, e senza omologazione formale il verbale può essere annullato.

Approvazione e omologazione: la differenza

L'approvazione è un atto ministeriale che valida il progetto tecnico dello strumento. L'omologazione è la certificazione che il singolo modello risponde ai requisiti tecnici e metrologici richiesti. L'art. 142 C.d.S. e l'art. 192 del Regolamento (D.P.R. 495/1992) richiedono espressamente che i dispositivi siano "omologati", non semplicemente "approvati".

Cosa cercare nel tuo verbale

  • Estremi del decreto di omologazione (numero e data).
  • Modello e matricola dell'apparecchio.
  • Data dell'ultima taratura periodica.
  • Indicazione della postazione (fissa, mobile, autonoma).

Se il verbale cita solo "approvazione ministeriale" o "decreto di autorizzazione" senza fare riferimento all'omologazione, è un ottimo motivo di ricorso.

La taratura periodica

Dopo la Corte Cost. n. 113/2015, i dispositivi devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura almeno una volta all'anno. Il verbale deve riportare la data della verifica o l'ente certificatore. In mancanza, è un ulteriore motivo di annullamento.

Procedura di ricorso

  1. Richiedi copia degli atti presupposti tramite accesso ex art. 22 L. 241/1990 (decreto di omologazione, certificato di taratura, verbale di installazione).
  2. Se l'ente non risponde entro 30 giorni oppure risponde con documenti carenti, allega tutto al ricorso.
  3. Scegli fra Prefetto (60 giorni) e Giudice di Pace (30 giorni).
  4. Nel ricorso cita esplicitamente Cass. 10505/2024 e Corte Cost. 113/2015.

Casi in cui il ricorso è più forte

  • Autovelox mobili (non presidiati) su tratti non autorizzati con decreto prefettizio.
  • Rilevamento fuori dai tratti indicati nel decreto prefettizio ex art. 4 D.L. 121/2002.
  • Segnaletica di preavviso mancante o posta a distanza non conforme (min. 250 m su strade extraurbane).
  • Assenza della presenza dell'agente al momento della rilevazione, quando richiesta.

Sentenze rilevanti

  • Corte Cost. n. 113/2015 – Obbligo di verifiche periodiche.
  • Cass. civ. n. 1921/2019 – Estremi di omologazione da indicare nel verbale.
  • Cass. civ. n. 10505/2024 – Approvazione ≠ omologazione.
  • Cass. civ. n. 20421/2024 – Onere della P.A. di provare l'omologazione.

Domande frequenti

Vale solo per i nuovi autovelox?

No, il principio si applica a tutti gli apparecchi in uso, indipendentemente dall'anno di installazione.

Anche i tutor sono coinvolti?

Sì, la stessa distinzione si applica ai sistemi tutor sulle autostrade, anche se in questi casi la difesa della P.A. è di norma più solida.

Devo essere assolutamente sicuro che manchi l'omologazione?

L'onere della prova è a carico della P.A. Basta contestare la sua mancata prova nel verbale.

Se il ricorso è respinto in primo grado?

Puoi valutare l'appello, ma i costi crescono e conviene un avvocato.

Posso chiedere il rimborso di quanto già pagato?

Solo se non hai versato in acquiescenza: se hai già pagato in misura ridotta, la via è chiusa.

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Contenuto divulgativo, aggiornato a gennaio 2026. Non costituisce consulenza legale.